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Ordinanza — n. 27306/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible review of sentencing discretion and factual evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27306/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the assessment of the punitive treatment and the application of recidivism. The lower court had legitimately evaluated specific prior convictions to determine the defendant's conscious choice of life and increased social danger, while also balancing generic mitigating factors against aggravating circumstances. The court ruled that these substantive evaluations fall exclusively within the competence of the trial judge and are immune from review for manifest illogicity.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they contain criticisms concerning the evaluation of the punitive treatment or the application of recidivism, as these matters belong exclusively to the court of first instance and are immune from review for manifest illogicity.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review recidivism evaluation manifest illogicity standard substantive judgment immunity asserzione difendibile domanda d'asilo di cittadino albanese credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC VALENTINO nato a PIACENZA il 15/03/1989 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

83)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Valentino Ahmetovic avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del trattamento sanzionatorio, rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza. I giudici di merito hanno legittimamente applicato la contestata recidiva sulla scorta dei precedenti specifici a carico dell'imputato i quali, avuto riguardo alla commissione del delitto per cui si procede, sono stati ritenuti indicativi di una scelta di vita volontaria e consapevole con conseguente accresciuta pericolosità sociale del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede.

Parimenti motivato il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con le contestate aggravanti, in maniera tale da sfuggire al sindacato di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Co liere estensore Il P