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Ordinanza — n. 27304/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Morabito's cassation appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to provide a necessary critical analysis of the appellate court's reasoning regarding recidivism and generic charges, despite the victim's prior complaint and the defendant's status under preventive measures. Consequently, the appeal was rejected, and Morabito was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is not based on a necessary critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision, as generic allegations without engaging with the judicial reasoning fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility critical analysis requirement generic grounds rejection recidivism assessment procedural costs award ritardo ingiustificato dell'azione penale recidiva nell'infrazione perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Corte cost. 186/2000
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021
271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep.
sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO GIOVANNI nato a AFRICO il 01/06/1969 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di MORABITO Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, con la quale è stata rideterminata la pena di cui alla sentenza del Tribunale di Alessandria, di condanna del predetto per concorso in furto con destrezza, con la recidiva qualificata (in Prasco il 22/11/2014); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che con riferimento al primo motivo, esso è manifestamente infondato, atteso che in atti vi è querela presentata in data 24/11/2014 da GERMITO Carla, con la quale la persona offesa ha chiesto espressamente la punizione dei responsabili dell'azione predatoria subita; che, con riferimento al diniego delle generiche e alla mancata esclusione della recidiva, i motivi, oltre ad essere del tutto generici, non sono preceduti da un necessario confronto con il ragionamento giustificativo dei giudici territoriali, i quali hanno richiamato l'assenza di elementi positivi e la circostanza che, al momento del fatto, il MORABITO era destinatario di un ordine di cattura, quanto al diniego delle generiche (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); la storia criminale dell'imputato, in uno con la circostanza che il nuovo reato era stato posto in essere mentre il MORABITO era sottoposto a misura di prevenzione, essendo stato condannato anche per averne violato le prescrizioni, nonché per altri reati in epoca prossima a quello per il quale si procede, quanto alla recidiva e al giudizio di maggiore pericolosità espressa; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La pres ente Gabriella Cappello Donateli nti I) EI)01