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Ordinanza — n. 27303/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper review of facts and procedural errors in peace court cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the factual reconstruction and evidence evaluation, which fall exclusively within the trial court's competence. The appellant argued for a review of the judgment's reasoning, but the court noted that appeals against peace court sentences are strictly limited to specific statutory grounds under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected as it primarily addressed motivational defects rather than admissible legal errors, resulting in a ruling against the appellant for procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. a), b), c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against peace court judgments are admissible only for specific statutory grounds; appeals containing criticisms of factual reconstruction or evidence evaluation are inadmissible as they infringe upon the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility peace court jurisdiction factual reconstruction review evidence evaluation limits procedural costs award verdetto di colpevolezza testimone a carico gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p.
Art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 274/2000
606, comma 1, lettere a), b) e c); nella specie, invece, i primi tre motivi deducono essenzialmente vizi motivazionali, mentre il quarto è manifestamente infondato, atteso che la pena finale risulta corretta, rientrando nei limiti previsti dall'art. 52, comma 2, lett.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 01/01/1947 avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

79)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Giuseppe Messina — unitamente ai motivi nuovi successivamente depositati — avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Va, inoltre, considerato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come nel caso, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c); nella specie, invece, i primi tre motivi deducono essenzialmente vizi motivazionali, mentre il quarto è manifestamente infondato, atteso che la pena finale risulta corretta, rientrando nei limiti previsti dall'art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 274/2000 (trattandosi di reato di competenza del Giudice di pace).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il