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Ordinanza — n. 27302/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural rules regarding pending proceedings and new prosecution requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27302/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco La Magna inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment that had dismissed a simple damage charge due to lack of complaint while upholding aggravated charges for theft and vandalism. The court ruled that the new procedural regime requiring a complaint for certain offenses did not suspend the proceedings, allowing for an immediate declaration of inadmissibility based on existing case law.

Regesto Legislator

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Art. 624, comma 3 cod. pen.; Art. 635, comma 4 cod. pen.; Art. 85 d.lgs. n. 150/2022: The entry into force of a law modifying the prosecution regime for offenses previously pending does not preclude the immediate declaration of inadmissibility of a cassation appeal if the proceedings were already deemed non-pending under established case law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility procedural regime modification complaint requirement offenses pending proceedings status transitional provisions application adeguamento della pena ammende per infrazione procedurale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 1, lett. i) e n) d.lgs. n. 150 del 2022
Art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022
i) e n)], a decorrere dal 30 dicembre 2022, così rendendo, nelle more del ricorso, i due reati procedibili a querela di parte e nonostante l'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n.
Art. 624, comma 3 cod. pen.
150 del 2022 che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod.
Art. 635, comma 4 cod. pen.
e aggiunto il comma 4 all'art. 635, cod.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023
sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023
6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n.
n. 3715 del 11/1/2023
4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez.
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018
Salatino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MAGNA FRANCESCO nato a CATANIA il 31/05/1948 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Rilevato che il difensore di LA MAGNA Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 23/11/2022, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa di condanna del predetto per furto aggravato di energia elettrica, danneggiamento aggravato e danneggiamento (in Augusta il 30 gennaio 2013), con la recidiva qualificata, ha dichiarato non doversi procedere per il danneggiamento semplice per difetto di querela, confermando nel resto; ritenuto che il secondo motivo, inerente al diniego delle generiche, è manifestamente infondato atteso che le stesse sono state riconosciute già in primo grado e dichiarate equivalenti con le aggravanti, come del resto precisato nella sentenza impugnata; che, con riferimento allà rilevata improcedibilità, nonostante l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen. e aggiunto il comma 4 all'art. 635, cod. pen. [art. 2, comma 1, lett.

i) e n)], a decorrere dal 30 dicembre 2022, così rendendo, nelle more del ricorso, i due reati procedibili a querela di parte e nonostante l'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, abbia stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato», la questione è nella specie irrilevante, stante l'inammissibilità dell'impugnazione, essendosi già chiarito che, in tal caso, trova applicazione il principio affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), per il quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente", cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La Pre d nte Gabriella Cappello D