Cassation court dismisses appeal against second-instance judgment for theft of electricity as factually and legally unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino Salvo against the Reggio Calabria Court of Appeal's judgment inadmissible. The lower court had convicted Salvo of theft of electricity based on evidence gathered by an Enel inspector and rejected arguments regarding mitigating versus aggravating circumstances. The court upheld this decision, noting that the conviction was supported by significant probative findings and that the assessment of sentencing factors was a non-appealable matter of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal against a second-instance judgment is inadmissible when the contested decision is properly motivated, based on significant probative findings, and free from logical or legal defects, as the assessment of sentencing factors constitutes a matter of merit.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 27/11/1957 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Antonino Salvo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi dedotti sono manifestamente infondati, atteso che la responsabilità del prevenuto per il furto di energia elettrica è stata accertata sulla scorta di quanto riscontrato dall'agente verificatore Enel intervenuto sul posto; quanto al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, è appena il caso di rilevare che si tratta di una ponderata valutazione di merito, insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consi