Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carmelo Silvestro Passalacqua inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the conviction for burglary with aggravated recidivism, but the court found his arguments lacked the necessary critical analysis required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not based on a critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision, as generic complaints regarding sentencing or recidivism without specific refutation fail to meet admissibility requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA CARMELO SILVESTRO nato a CATANIA il 01/01/1986 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di PASSALACQUA Carmelo Silvestro ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso in furto in abitazione, con la recidiva qualificata (in San Pietro Clarenza il 29/12/2011); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto alla individuazione della pena base, la stessa è stata stabilita alla stregua della cornice edittale applicabile ratione temporis contrariamente a quanto genericamente affermato a difesa, laddove del tutto generica è la doglianza sulla dosimetria della pena, il diniego delle generiche e il riconoscimento della recidiva essendo stati congruamente giustificati dai giudici territoriali (quanto alle prime, avendo costoro rilevato l'ininfluenza dell'unico elemento allegato, vale a dire la scelta del rito; quanto alla seconda, richiamato i plurimi precedenti penali, anche specifici e ravvicinati, tali da confermare il giudizio di maggior pericolosità espresso dall'agente) rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La p sidente Gabriella Cappello Dona tJfla Frranti 4.e-etip D E POSITATi\ IN