Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared three criminal appeals inadmissible because they failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The appellants challenged a sentence reduction based on recidivism and sentencing parameters, arguing violations of procedural and substantive law. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments without engaging with the essential legal grounds of the appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 649 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they do not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision, as mere repetition of grievances without engaging with the essential reasoning of the lower court violates procedural requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VITELLINO SALVATORE nato a CATANIA il 24/01/1989 ZAMMATARO MASSIMILIANO nato a CALTAGIRONE il 13/08/1985 LINGUANTI ALFIO nato il 05/03/1968 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di VITELLINO Salvatore e lo stesso difensore per ZAMMATARO Massimiliano e LINGUANTI Alfio con unico atto, hanno proposto ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Caltagirone (di condanna degli stessi per concorso in furto pluriaggravato, con la recidiva qualificata, in Mineo il 12/8/2011), ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. e rideterminato la pena, confermando nel resto; che, con successiva memoria, il difensore di VITELLINO ha ribadito le censure, insistendo per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, con il motivo con il quale si è dedotta la violazione dell'art. 649, cod. proc. pen., in relazione alla recidiva, le difese hanno prospettato un enunciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, sez. 5, n. 32679 del 13/6/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01; sez. 4, n. 44610 del 21/9/2023, Bisiccé, Rv. 285267-01); che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, le valutazioni inerenti al diniego delle generiche, al riconoscimento della recidiva, al giudizio di bilanciamento e al diniego del beneficio della sospensione condizionale sono state agganciate ai parametri legali di riferimento, le relative doglianze risultando del tutto reiterative e prive del necessario confronto con le ragioni della decisione; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno