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Ordinanza — n. 27294/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible for challenging factual findings and sentencing in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27294/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals filed by Sharon Azzo and Romina Andrioli inadmissible. The appellants challenged the lower court's finding of their joint responsibility for theft and the application of sentencing reductions. The court ruled that these issues concern the reconstruction of facts and evaluation of evidence, which fall exclusively within the competence of the trial judge who provided adequate and logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; Appeals against criminal judgments are inadmissible when they challenge the reconstruction of facts, evaluation of evidence, or sentencing decisions, as these matters belong exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissible grounds factual reconstruction sentencing review competence of trial judge joint criminal responsibility procedural inadmissibility mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 114 cod. pen.
art. 114 cod. pen
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AZZO SHARON natcta BOLOGNA il 26/12/1996 ANDRIOLI ROMINA nata_ a FERRARA il 13/05/1974 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

58)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti da Sharon Azzo e Romina Andrioli avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, i giudici di merito hanno compiutamente accertato il concorso della Andrioli nel furto del portafogli sottratto alla persona offesa, ragionevolmente riscontrando, fra l'altro, che verosimilmente fu proprio la Andrioli ad estrarre il portafogli dal borsello della vittima, dato che costei si era posta alle spalle del Montroni, dal lato in cui era posizionato il borsello; alla luce di tale contributo materiale nella commissione del delitto, i giudici hanno motivatamente disatteso la richiesta della Andrioli di applicazione, nei suoi confronti, della diminuente di cui all'art. 114 cod. pen.; anche con riferimento alle attenuanti generiche la motivazione della sentenza impugnata è inappuntabile e tale da non consentire alcun sindacato in sede di legittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024