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Ordinanza — n. 27292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and generic contestation of sentencing. The court rejected the appeal against a theft conviction. The court found the arguments repetitive and the sentencing complaint generic. The appeal was declared inadmissible with costs awarded to the state. The key issue was the failure to meet cassation admissibility standards. The court applied rules on repetitive grounds and vague sentencing complaints. The decision reinforces strict requirements for cassation appeals in criminal cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Greco Franca inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a theft conviction, arguing violations regarding the application of recidivism rules and the sentencing calculation. The court rejected these claims as the first ground was merely a repetition of arguments already dismissed by the appellate court, while the second was a generic contestation lacking specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court or if it relies on a generic contestation of the sentencing without specific legal grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive arguments rejection generic sentencing complaint theft conviction appeal procedural costs award errore nella commisurazione della pena attenuazione della pena punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
pen., in termini di equivalenza con la recidiva qualificata (in Bologna il 25/5/2018); rilevato che la ricorrente, con due motivi, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione sia quanto all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO FRANCA nato a CORIGLIANO CALABRO il 13/07/1969 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Lf- OSSERVA Rilevato che GRECO Franca ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di quella città di condanna per un tentativo di furto, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., in termini di equivalenza con la recidiva qualificata (in Bologna il 25/5/2018); rilevato che la ricorrente, con due motivi, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione sia quanto all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., che avuto riguardo alla dosimetria della pena; ritenuto che il primo motivo è reiterativo di tesi difensiva già formulata al giudice del gravame e da questi disattesa con motivazione corretta (modalità della condotta e valore della merce, nonché abitualità, annoverando la GRECO diverse condanne per furto); che, con riferimento alla dosimetria della pena, la doglianza è stata affidata a una generica contestazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La P ntr - Gabriella Cappello Dona t4lìia rranti DEPuS1