Ordinanza — n. 27291/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERIN COSTELA nato il 20/07/1978 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Costela Severin avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 27291/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente accertato che la prevenuta, nel corso del furto del telefono cellulare, aveva svolto funzioni da "palo", consentendo ad altra donna di fuggire ed impossessarsi definitivamente del bene sottratto. L'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. è stata ragionevolmente negata in ragione del valore del bene oggetto di furto (euro 350). L'ultima censura in ordine all'applicazione dell'art. 53 I. 689/81 è inammissibile in questa sede in quanto mai avanzata in sede di appello.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERIN COSTELA nato il 20/07/1978 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Costela Severin avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente accertato che la prevenuta, nel corso del furto del telefono cellulare, aveva svolto funzioni da "palo", consentendo ad altra donna di fuggire ed impossessarsi definitivamente del bene sottratto. L'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. è stata ragionevolmente negata in ragione del valore del bene oggetto di furto (euro 350). L'ultima censura in ordine all'applicazione dell'art. 53 I. 689/81 è inammissibile in questa sede in quanto mai avanzata in sede di appello.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i