Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court arguments under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Pasquale Mazzia, challenged a conviction for aggravated theft involving violence on property, which had been reclassified from receipt. The court found the appeal failed to provide the necessary critical analysis of the lower court's reasoning as required by law. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the criminal facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is not based on a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZIA PASQUALE nato a ACERRA il 15/01/1996 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di MAZZIA Pasquale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Avellino, di condanna del predetto per furto aggravato dalla violenza sulle cose, così riqualificato il reato di ricettazione originariamente contestato (in Cervinara il 10/11/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La predentIe n Gabriella Cappello Donatel anti D E J7-71 \T\ i