Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite appeal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Filippo Scivoli's appeal inadmissible, citing procedural defects in the petition's drafting. The appellant failed to articulate specific legal grounds and did not adequately reference the appellate court's reasoning regarding criminal liability and mitigating circumstances. Consequently, the court upheld the lower court's decision, which rejected the claim of reduced culpability and denied generic mitigating factors based on a lack of positive evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and fails to reference the reasoning of the lower court, and a generic mitigating circumstance must be explicitly raised in the appeal proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIVOLI FILIPPO nato a VIMERCATE il 27/05/1977 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Filippo Scivoli avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile. I motivi dedotti sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata: essi sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato adeguatamente conto che ostava al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la sussistenza dei precedenti per fatti analoghi indicativi dell'abitualità del comportamento criminoso.
Con riferimento alla doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche negate, si dà atto che i giudici del gravame del merito hanno dato conto del loro diniego valutando la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle stesse. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Rv. 256172).
Infine, va rilevato che la censura relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile poiché mai dedotta in sede di appello (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Segue, a norma dell'art. 616 •c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26