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Ordinanza — n. 27283/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27283/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27283/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA RICCARDO nato a ORTONA il 06/01/1999 avverso l'ordinanza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso di Riccardo Berisha avverso il provvedimento in epigrafe indicato, recante declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall'interessato, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici rinvenibili in questa sede. L'unico motivo dedotto appare manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della decisione impugnata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 27283/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Riccardo Berisha avverso il provvedimento in epigrafe indicato, recante declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall'interessato, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici rinvenibili in questa sede. L'unico motivo dedotto appare manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della decisione impugnata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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domanda di ricusazione revoca del permesso di dimora nozione di misure restrittive ritardo ingiustificato legittimazione a contestare licenza introduzione di nuove restrizioni

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA RICCARDO nato a ORTONA il 06/01/1999 avverso l'ordinanza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

41)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Riccardo Berisha avverso il provvedimento in epigrafe indicato, recante declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall'interessato, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici rinvenibili in questa sede. L'unico motivo dedotto appare manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della decisione impugnata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Co gliere estensore Il sid