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Ordinanza — n. 27282/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27282/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27282/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHAHYSA BRUNO nato il 23/09/1989 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 16 settembre 2020, con cui Bruno Xhahysa era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso dedotto è manifestamente infondato, essendo ormai pacifico in giurisprudenza il principio per cui integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi e impianti di proprietà comune (cfr., fra le più recenti, Sez. 5, n. 17773 del 21/02/2022, Rv. 283078 - 01); analogo principio vale, evidentemente, anche per il conduttore dell'immobile.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 27282/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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responsabilità penale responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza corresponsabilità della vittima perizia per accertamento dell'età azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 16 settembre 2020, con cui Bruno Xhahysa era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHAHYSA BRUNO nato il 23/09/1989 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

40)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 16 settembre 2020, con cui Bruno Xhahysa era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso dedotto è manifestamente infondato, essendo ormai pacifico in giurisprudenza il principio per cui integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi e impianti di proprietà comune (cfr., fra le più recenti, Sez. 5, n. 17773 del 21/02/2022, Rv. 283078 - 01); analogo principio vale, evidentemente, anche per il conduttore dell'immobile.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 iere estens