Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nikolli Ervis inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft and related offenses. The appellant challenged the factual reconstruction and the specific sentence imposed, arguing for a lighter penalty. The court rejected these claims, stating that reviewing the evaluation of evidence and sentencing discretion falls exclusively within the competence of the trial judge, whose decision was based on sound reasoning and statutory criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they concern the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the exercise of the sentencing discretion granted to the trial judge.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLLI ERVIS (CUI 04PF7XZ) nato il 28/03/1993 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 15 febbraio 2022, con la quale Nikolli Ervis era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625, co. 1, n.2 cod. pen. Il ricorso proposto dall'imputato è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Quanto ai rilievi in punto di trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Nella specie, peraltro, l'entità della pena irrogata è stata legittimamente giustificata in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato risultante dai numerosi precedenti a suo carico; né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del