Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant raised grievances regarding the subjective element of the crime and the application of Article 131 bis of the Penal Code, which had already been critically analyzed and rejected by the appellate court. The court ruled that these grievances lacked the necessary critical analysis of the lower court's reasoning, rendering them inadmissible for the purposes of a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if grievances are not based on a critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision, but merely repeat previously rejected points without substantive critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAUTTO GENNARO nato a NAPOLI il 16/08/1989 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di SAUTTO Gennaro ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di L'aquila ha confermato quella di condanna del Tribunale cittadino per il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in L'Aquila, il 19/9/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame sia in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., rispetto alla quale tuttavia i giudici territoriali, contrariamente a quanto asserito a difesa, hanno adeguatamente giustificato il bisogno di pena alla stregua di elementi certamente rilevanti ai fini del relativo giudizio (entità del reddito non dichiarato); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La psident Gabriella Cappello Donatifla erranti --v(---GGL e t /767