Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27277/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27277/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a partial reform of a traffic conviction, arguing for the benefit of non-mention, but the lower court had already rejected similar complaints based on the defendant's informed consent. The court ruled that the appeal failed because it raised factual grievances without the necessary critical analysis of the lower court's arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on factual grievances rather than a critical analysis of the reasoning of the lower court decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal critical analysis reasoning factual grievances cassation traffic conviction non-mention informed consent defense consenso informato nonostante le contrarie riserve mediche collocamento in una casa di salute o di custodia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Corte cost. 186/2000
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARSENE IULIAN nato il 15/10/1976 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di ARSENE Iulian ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di L' Aquila ha parzialmente riformato, riconoscendo il beneficio della non menzione, quella del GUP del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice della strada (in Pescara, 25/1/2020); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con le quali i giudici territoriali hanno motivatamente disatteso le doglianze di analogo tenore veicolate con il gravame, dando conto dell'accertato "consenso informato" prestato dall'imputato e da costui validamente firmato in ospedale; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La p side