Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible sentencing criticism violating discretionary judicial powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Chebbi Lotfi inadmissible because it contained impermissible criticisms of the sentencing assessment. The appellant challenged the lower court's decision regarding the imposition of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that sentencing evaluations fall within the judge's discretionary powers and are only reviewable for arbitrariness or illogical reasoning, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Criticisms of the sentencing assessment in a cassation appeal are inadmissible as they infringe upon the discretionary powers of the trial judge, who is bound by established evaluation parameters and is only subject to review for arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEBBI LOTFI nato il 10/07/1979 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Chebbi Lotfi avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità. Giova rammentare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015), avendo il giudicante motivatamente escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrerke al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il nsigliere estensore Il P i