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Ordinanza — n. 27274/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and evidence evaluation by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27274/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the trial court's reconstruction of facts and evaluation of evidence. The appellant argued that the lower court erred in attributing liability for failing to disclose the income of a cohabiting brother, while the court affirmed the trial judges' logical reasoning and correct application of inferential criteria. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The cassation court cannot review the reconstruction of facts or the evaluation of evidence, reserving such matters exclusively to the court of first instance which must provide adequate and logical reasoning based on shared principles of experience.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation review limits fact-finding authority evidence evaluation procedural costs gravi addebiti penali attendibilità dei testimoni verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACOBELLI MASSIMO nato a NAPOLI il 06/11/1974 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

27)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Massimo Giacobelli avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno logicamente ravvisato la responsabilità del prevenuto per non avere il medesimo indicato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito percepito dal fratello convivente, titolare non soltanto di una indennità a titolo di accompagnamento ma anche di una pensione erogata dall'INPS, certamente rilevante a fini reddituali. Il dolo generico è stato compiutamente argomentato ed in questa sede non vi è spazio per una nuova e diversa valutazione dell'elemento soggettivo del reato.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell