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Ordinanza — n. 27272/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27272/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed based on grievances that did not require a critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant challenged a sentence for a specific criminal offense, arguing against the administrative penalty imposed by the Rovigo preliminary hearing judge. The court rejected the appeal, noting that the lower tribunal had adequately addressed the severity of the fault and the risk to public safety, rendering the grievances insufficient for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grievances that do not stem from a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision under review.

Parole chiave

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inadmissibility appeal critical analysis arguments grievances insufficient cassation procedure administrative penalty motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Corte cost. 186/2000
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019
(in Bergantino il 2/8/2022); ritenuto che la sentenza é ricorribile (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep.
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALI STEFANO nato a VITTORIO VENETO il 01/11/1994 avverso la sentenza del 08/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVIGOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di VITALI Stefano ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo di applicazione di una pena su richiesta per il reato di cui all'ad 589 bis commi 1, 5 e 7 cod. pen. (in Bergantino il 2/8/2022); ritenuto che la sentenza é ricorribile (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349), ma che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, il Tribunale, oltre che perfettamente edotto della portata dei principi contenuti nella sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ha adeguatamente argomentato in ordine alla individuazione della sanzione amministrativa più grave, dando conto dell'elevatissimo grado della colpa e del correlato grave rischio per la vita e l'incolumità delle persone; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est.