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Ordinanza — n. 27271/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27271/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27271/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPENNA VINCENZO DONATO nato a FOGGIA il 02/02/1972 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di LAPENNA Vincenzo Donato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 95 d. P. R. 115/2002; ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., avendo la difesa dedotto, con i primi due motivi di ricorso (la numerazione difettando, peraltro, di conseguenzialità), questioni inerenti alla dosimetria della pena, che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768- 02), onde evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a punto della decisione sul quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Ga/di, Rv. 270316-01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso (mancato accertamento dell'elemento psicologico del reato) non é consentito nel giudizio di legittimità, siccome costituito da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 27271/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la Corte distrettuale dato conto della infondatezza della ricostruzione difensiva, con un ragionamento che, siccome scevro da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, deve ritenersi estraneo al vaglio di legittimità, essendosi la difesa limitata a opporre la sua diversa valutazione, proponendola a questo giudice come più corretta; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

Parole chiave

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affezioni psichiche perizia psicologica cura psichiatrica prove psichiatriche aggravamento della pena quantificazione del torto morale

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPENNA VINCENZO DONATO nato a FOGGIA il 02/02/1972 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di LAPENNA Vincenzo Donato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 95 d. P. R. 115/2002; ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., avendo la difesa dedotto, con i primi due motivi di ricorso (la numerazione difettando, peraltro, di conseguenzialità), questioni inerenti alla dosimetria della pena, che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768- 02), onde evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a punto della decisione sul quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Ga/di, Rv. 270316-01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso (mancato accertamento dell'elemento psicologico del reato) non é consentito nel giudizio di legittimità, siccome costituito da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la Corte distrettuale dato conto della infondatezza della ricostruzione difensiva, con un ragionamento che, siccome scevro da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, deve ritenersi estraneo al vaglio di legittimità, essendosi la difesa limitata a opporre la sua diversa valutazione, proponendola a questo giudice come più corretta; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell assa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La pre Gabriella C