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Ordinanza — n. 27269/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of critical analysis of administrative license revocation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27269/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Marcello Talarico's cassation appeal inadmissible for failing to provide a critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant challenged a sentence involving a criminal conviction and an administrative license revocation based on dangerous driving, but the court found his arguments lacked necessary engagement with the judicial rationale. Consequently, the appeal was rejected, and Talarico was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal or cassation is inadmissible if it is not based on a critical analysis of the arguments presented by the decision, requiring a substantive comparison with the court's reasoning rather than mere repetition.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility critical analysis requirement administrative license revocation dangerous driving conviction procedural costs award grave eccesso di velocità guida nonostante revoca della patente revoca del brevetto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez.
Art. 218 codice strada
Art. 616 c.p.p.
Corte cost. 186/2000
218 codice strada); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
artt. 589 bis cod. pen
articolo 616 c.p
218 codice strada); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584
606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALARICO MARCELLO nato a BELLANO il 30/05/1971 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di TALARICO Marcello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, con la quale è stata rideterminata la pena individuata dal Tribunale cittadino che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 589 bis cod. pen. e 368 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione]; che, in particolare, difetta il confronto con le argomentazioni esposte dal giudice con riferimento alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (gravissima condotta colposa desunta dalla velocità di guida in un tratto di strada non illuminato e l'assenza di segni di frenata dimostrativi di eventuali manovre di emergenza) del tutto coerenti con il dettato normativo (art. 218 codice strada); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La sidente Gabriella Cappello Dona Ila i4rranti .1.) E I