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Ordinanza — n. 27268/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating facts and attacking sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27268/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Garro Sebastiano Fabrizio inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal electricity theft. The appellant argued the trial court failed to prove ownership and abused its sentencing discretion, but the Court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level. The decision emphasized that appellate courts cannot re-evaluate factual evidence or substitute their own judgment for the trial judge's discretionary sentencing within legal bounds.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely restate facts already examined or challenge the exercise of the trial judge's discretionary sentencing power without demonstrating logical error or arbitrariness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of facts sentencing discretion illegal electricity theft appellate review limits esame di cassazione garanzia di un equo processo caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARRO SEBASTIANO FABRIZIO nato a CATANIA il 05/02/1973 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

9)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 25 maggio 2018, con cui Garro Sebastiano Fabrizio era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, 624 e 625, n. 2 e 7 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Col primo motivo di ricorso si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non avendo la Corte territoriale indicato le ragioni sulla base delle quali ritenere che l'imputato fosse il proprietario dell'immobile e che ne avesse effettiva disponibilità.

Si tratta di un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie, ed è immune da vizi logico-giuridici.

I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto che l'imputato avesse consapevolmente prelevato indebitamente energia elettrica al fine di trarne profitto economico, atteso che l'allaccio abusivo rappresentava l'unico mezzo di alimentazione elettrica (in sede di verifica veniva riscontrato infatti che, staccando il collegamento, l'immobile restava privo di energia). Egli era, quindi, l'unico soggetto interessato alla manomissione del contatore. La consapevole fruizione illecita di energia elettrica integra gli estremi del reato ascritto anche qualora l'allaccio abusivo sia stato materialmente realizzato da terzi poiché la circostanza di abitare nell'immobile alimentato illecitamente determina l'interesse personale, diretto e concreto al prelievo irregolare di energia elettrica.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, ma un siffatto modo di procedere è inammissibile in sede di legittimità. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, poiché attiene al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Nella fattispecie in questione, la Corte distrettuale, con motivazione lineare e coerente, ha escluso la possibilità di formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, non sussistendo elementi positivamente valutabili a tal fine.

Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza nel caso insussistente. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C