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Ordinanza — n. 27267/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to impermissible criticisms in a criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27267/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Benedetto Tommaso inadmissible because it contained impermissible criticisms of the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for leaving personal items unattended on a beach, arguing against aggravating circumstances and the validity of witness statements. The court ruled that since the appeal was procedurally barred, it could not review whether the new 'Cartabia' reform made the offense non-prosecutable, establishing a substantive res judicata effect.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal containing impermissible criticisms is inadmissible, and such inadmissibility prevents the court from examining whether a subsequent legislative change renders the offense non-prosecutable, creating a substantive res judicata effect.

Parole chiave

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inadmissible appeal impermissible criticisms substantive res judicata Cartabia reform criminal appeal procedure motivi di cassazione legittimazione ad agire scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 625, comma 7, cod. pen.
Tutti i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte d'appello ha motivatamente dato atto, con riferimento al primo motivo, che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 7, cod.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
Tutti i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte d'appello ha motivatamente dato atto, con riferimento al primo motivo, che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 7, cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTO TOMMASO nato a PISTICCI il 07/07/1988 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

8)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Tommaso Benedetto - unitamente alla memoria successivamente depositata - avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Nel caso, infatti, deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso.

Nella specie, la sentenza impugnata è stata emessa il 14.12.2022, mentre il nuovo regime di procedibilità introdotto dalla c.d. "riforma Cartabia" è entrato in vigore successivamente, segnatamente il 30.12.2022. Tutti i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte d'appello ha motivatamente dato atto, con riferimento al primo motivo, che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 7, cod. pen., laddove fare una passeggiata sulla spiaggia e lasciare incustoditi oggetti personali rientra nelle abitudini sociali e nella pratica; per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte territoriale ha adeguatamente giustificato la validità delle dichiarazioni dei testi, in ordine alla coerenza e alla stretta contestualità temporale fra le due fasi; per ciò che concerne il terzo motivo, la Corte d'appello ha congruamente motivato la negata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., valorizzando l'avvenuta sottrazione di una carta bancomat, le modalità di commissione del fatto e la capacità a delinquere dell'agente.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore