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Ordinanza — n. 27265/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible legal criticisms in a criminal appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27265/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Innocenzo Pilo inadmissible because it contained legal criticisms not permitted in a judgment of legality. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability, arguing against its interpretative approach regarding aggravated theft and sentencing discretion. The court rejected these arguments, noting that the appellate court correctly applied the Cartabia reform rules and that sentencing evaluations are only reviewable for arbitrariness or illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in judgment of legality are inadmissible if they contain legal criticisms that contradict statutory data and established case law, as such appeals must strictly limit their scope to procedural defects.

Parole chiave

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criminal appeal legality inadmissible appeal legal criticisms sentencing discretion Cartabia reform procedural defects criminal costs ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 133 cod. pen.
Giova rammentare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Giova rammentare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n.45312 del 03/11/2015
Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez.
sez. 4, n.44815 del 23/10/2015
2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4, n.44815 del 23/10/2015).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILO INNOCENZO nato a SASSARI il 23/05/1968 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

3)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Innocenzo Pilo avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità. Il rilievo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che la Corte d'appello ha motivatamente dato atto della legittimità e ritualità della condizione di procedibilità, riscontrando l'osservanza delle regole stabilite dalla riforma Cartabia per quanto concerne la procedibilità per il furto aggravato.

Giova rammentare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4, n.44815 del 23/10/2015). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pre?31en