Ordinanza — n. 27261/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ELASSI OUAJIH nato il 31/07/1982 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Jelassi Ouajih avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che' il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite secondo una lettura non smentita dai rilievi difensivi ( che non danno corpo a travisamenti probatori puntualmente articolati) avuto riguardo alla violenza oppositiva concretata dalla condotta materiale ascritta al ricorrente ( attestata dalla annotazione di Pg e confortata dal referto clinico di pronto soccorso conformente richiamato dai giudici del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27261/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ELASSI OUAJIH nato il 31/07/1982 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Jelassi Ouajih avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che' il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite secondo una lettura non smentita dai rilievi difensivi ( che non danno corpo a travisamenti probatori puntualmente articolati) avuto riguardo alla violenza oppositiva concretata dalla condotta materiale ascritta al ricorrente ( attestata dalla annotazione di Pg e confortata dal referto clinico di pronto soccorso conformente richiamato dai giudici del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.