Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising new substantive issues not raised in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luca Vasile's appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted in a final review proceeding. The appellant attempted to apply a substitute penalty and cite a specific statutory violation, but these arguments were not properly solicited or raised during the appellate phase. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 545 bis cpp: An appeal in final review is inadmissible if it raises new substantive issues or requests the application of a substitute penalty without having been properly solicited or argued in the lower court proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA VASILE nato il 22/08/1965 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Vasile avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto si legano alla chiesta applicazione di una pena sostitutiva e alla correlata violazione del disposto di cui all'alt 545 bis cpp in assenza di una sollecitazione in tal senso prospettata con i motivi di appello o quantomeno, limitatamente al periodo coperto dalla disciplina 'transitoria dettata dall'art 95 dlgs 150 del 2022), in sede di conclusioni (Sez. 2 -, Sentenza n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce.di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.