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Ordinanza — n. 27258/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for insulting a public official as groundless and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marco Rossi against the Brescia Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court logically rejected this by finding the insult was not of particular triviality due to the victim's status as a public official performing duties. Consequently, the court ruled the appeal's grounds were manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on claims of non-prosecution for insults against public officials are inadmissible when the lower court correctly determines the offense lacks particular triviality due to the official's functional role.

Parole chiave

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insult public official non-prosecution defense particular triviality appeal inadmissibility procedural costs Cassazione ordinanza penal code provisions ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
5871/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
3 e 4 della sentenza impugnata); che, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr.
Art. 16 comma 1 lett. b) d.l. 14 giugno 2019 n. 53
- così come modificato dall'art. 16 comma 1, lett.
art. 337 cod. pen
5871/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
3 e 4 della sentenza impugnata); che, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 337 c.p
77 - che prevede come l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità nei casi di cui all'art. 337 c.p., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSI MARCO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 23/05/1975 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / R.G.N. 5871/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione del reato contestato in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); che, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, il fatto per cui si procede è stato commesso in data 14 gennaio 2021, pertanto trova applicazione l'art. 131-bis, comma 3, n. 2 cod. pen. - così come modificato dall'art. 16 comma 1, lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella I. 8 agosto 2019, n. 77 - che prevede come l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità nei casi di cui all'art. 337 c.p., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 giugno 2024 Il Consigliere estensor