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Ordinanza — n. 27257/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenges regarding non-punishability under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27257/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Karam Ejihrar inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for crimes under Articles 337 and 73 of the Penal Code, arguing for a lack of punishability under Article 131-bis. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning logical and coherent regarding the appellant's subjective intent while under a reporting obligation.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 73, comma 5, DPR 309/1990; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal based on manifestly unfounded censure regarding the absence of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code is inadmissible when the lower court has logically and coherently assessed the intensity of the intent.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded censure non-punishability defense subjective intent assessment reporting obligation circumstance Article 131-bis Penal Code court costs award permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 131-bis cod. pen.
309 è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr.
artt. 337 cod. pen
5762/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
309 è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARAM EJIHRAR nato il 01/10/1991 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 5762/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, DPR. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), là dove ai fini della intensità del dolo ha valorizzato - in maniera non manifestamente illogica - la circostanza che il ricorrente ha realizzato i reati per cui si procede mentre si trovava sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 giugno 2024 Il Consigliere este