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Sentenza — n. 27256/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27256/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANTATORE COSIMO nato a MOLFETTA il 16/11/1948 avverso l'ordinanza del 17/08/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • Ritenuto in fatto e diritto letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Cantatore avverso l'ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che dei quattro motivi di ricorso, il primo, dal chiaro portato assorbente, non può ritenersi manifestamente infondato; ritenuto che anche a considerare la recidiva contestata ex art 99, comma 4, cp e i periodi di sospensione maturati in primo grado (per un anno, 1 mese e 26 giorni), alla luce del dato edittale previsto per il reato contestato e ritenuto ( 348 cp) e del momento di consumazione accertato in atti in termini non doversi dall'imputazione ( 1 settembre 2012), il reato si è estinto per prescrizione maturata ( 27 ottobre 2023) dopo la decisione gravata ( 17 agosto 2023);

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27256/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato si è estinto per prescrizione. Così deciso in data 7 giugno 2024.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali sanzione disciplinare dell'avvocato guida recidiva in stato di ebbrezza termine di sospensione durata dell'infrazione inadempimento reiterato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANTATORE COSIMO nato a MOLFETTA il 16/11/1948 avverso l'ordinanza del 17/08/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • Ritenuto in fatto e diritto letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Cantatore avverso l'ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che dei quattro motivi di ricorso, il primo, dal chiaro portato assorbente, non può ritenersi manifestamente infondato; ritenuto che anche a considerare la recidiva contestata ex art 99, comma 4, cp e i periodi di sospensione maturati in primo grado (per un anno, 1 mese e 26 giorni), alla luce del dato edittale previsto per il reato contestato e ritenuto ( 348 cp) e del momento di consumazione accertato in atti in termini non doversi dall'imputazione ( 1 settembre 2012), il reato si è estinto per prescrizione maturata ( 27 ottobre 2023) dopo la decisione gravata ( 17 agosto 2023);

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato si è estinto per prescrizione. Così deciso in data 7 giugno 2024.