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Ordinanza — n. 27255/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27255/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27255/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE OMAR WILLIAM nato a SESTO SAN GIOVANNI il 02/01/1980 avverso la sentenza del 13/01/2024 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giannone Omar William avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate e che nel caso non si contesta, in linea con tali indicazioni di principio, una erronea qualificazione del fatto immediatamente ricavabile dal tenore dell'imputazione, non si prospetta «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non si adducono vizi in punto di espressione della volontà dell'imputato o, infine, si lamenta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli), ma si mettono in discussione piuttosto il giudizio di responsabilità, l'applicazione della recidiva, il mancato riconoscimento delle generiche, il difetto di motivazione sugli aumenti per la continuazione e la misura della pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27255/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate e che nel caso non si contesta, in linea con tali indicazioni di principio, una erronea qualificazione del fatto immediatamente ricavabile dal tenore dell'imputazione, non si prospetta «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non si adducono vizi in punto di espressione della volontà dell'imputato o, infine, si lamenta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli), ma si mettono in discussione piuttosto il giudizio di responsabilità, l'applicazione della recidiva, il mancato riconoscimento delle generiche, il difetto di motivazione sugli aumenti per la continuazione e la misura della pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione punibilità responsabilità scemata motivi di cassazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE OMAR WILLIAM nato a SESTO SAN GIOVANNI il 02/01/1980 avverso la sentenza del 13/01/2024 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giannone Omar William avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate e che nel caso non si contesta, in linea con tali indicazioni di principio, una erronea qualificazione del fatto immediatamente ricavabile dal tenore dell'imputazione, non si prospetta «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non si adducono vizi in punto di espressione della volontà dell'imputato o, infine, si lamenta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli), ma si mettono in discussione piuttosto il giudizio di responsabilità, l'applicazione della recidiva, il mancato riconoscimento delle generiche, il difetto di motivazione sugli aumenti per la continuazione e la misura della pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 Giugno