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Ordinanza — n. 27253/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claims regarding prescription and progressive res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Luigi Porcelli inadmissible, ruling on the merits that the crime had not expired. The lower court had already established progressive res judicata on liability, which barred the argument that the sanctionable offense was prescribed. Consequently, the appeal was rejected as resting on manifestly unfounded objections, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible if it relies on manifestly unfounded objections, particularly when the lower court has already determined progressive res judicata on liability, thereby precluding claims of prescription for the sanctionable aspect of the crime.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded progressive res judicata prescription of crime sanctionable offense court costs Cassazione ordinanza restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
4109 del 2016) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, sentenza n. 4109 del 2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLI LUIGI nato a MILANO il 05/03/1971 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Porcelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure manifestamente infondate, avendo la Corte del merito, operando quale giudice del rinvio in esito ad annullamento parziale della sentenza impugnata reso, da questa Corte, limitatamente al solo profilo sanzionatorio, escluso la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato in ragione del riscontrato giudicato progressivo formatosi sul giudizio di responsabilità all'esito della sentenza rescindente ( ex multis, Sez. 2, sentenza n. 4109 del 2016) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.