Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of merits issues and lack of exhaustion of remedies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and a suspended sentence under Article 545-bis, but these points were already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The court ruled that the new arguments merely repeated previously dismissed defenses without requesting the application of a suspended sentence, which was a necessary procedural step.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 545-bis c.p.; Art. 616 c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already decided by the lower courts without raising new legal issues or exhausting mandatory procedural remedies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALI FABIO nato a AVIGLIANA il 11/09/1979 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Scali Fabio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, vengono replicati profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre la censura resa in relazione alla addotta violazione dell'ad 545 bis cpp risulta addotta senza che mai in appello, neppure con le conclusioni, la difesa e l'imputato abbiano sollecitàto la Corte del merito alla applicazione di una pena sostitutiva alla reclusione comminata; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce ex art 616 cpp, definite come da dispositivo PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 7 Giugno 2024