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Ordinanza — n. 27238/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to reproducible grounds already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27238/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Natale Riviera inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Riviera challenged the lower court's conviction for threats under Article 337 of the Penal Code, arguing the lack of objective and subjective elements and requesting a reclassification under Article 612. The court rejected these arguments as they merely reproduced points of criticism already thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning by the Court of Appeal of Turin.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 612 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are reproducible of profiles of criticism already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproducible grounds threats against police procedural economy Cassation dismissal rinnovo del permesso di dimora ammende per infrazione procedurale soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
4997/24 RIVIERA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - con i quali si contesta l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del predetto reato, nonché l'omessa riqualificazione ai sensi dell'art.
Art. 612 cod. pen.
- con i quali si contesta l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del predetto reato, nonché l'omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 612 cod.
art. 337 cod. pen
4997/24 RIVIERA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 612 cod. pen
- con i quali si contesta l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del predetto reato, nonché l'omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 612 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVIERA NATALE nato a CHIVASSO il 02/04/1962 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTC:) PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 4997/24 RIVIERA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - con i quali si contesta l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del predetto reato, nonché l'omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 612 cod. pen. - sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato, invero, che la Corte d'appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., essendo stato accertato come il ricorrente avesse proferito minacce nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria, mentre gli stessi stavano compiendo un atto del loro ufficio, ovverosia la perquisizione dell'abitazione (cfr. sentenza impugnata, pagg. 5-6); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i