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Ordinanza — n. 27237/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as merely repetitive of already adjudicated criminal conduct facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27237/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments regarding criminal conduct already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The defendant argued against the conviction for the specific offense, but the appellate judges had already addressed these points with legally sound and logically consistent reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new grounds for review and ordered the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals that are merely repetitive of issues already adjudicated with correct legal reasoning and coherent logic are inadmissible as they fail to meet the threshold for further judicial review.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments criminal conduct facts already adjudicated procedural dismissal oltraggio alla corte motivazione inadeguata delle censure costituzionali inverosimiglianza delle persecuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI' ANDREA nato a CATANIA il 24/03/1981 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADO USA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Cali avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, quanto alla sussistenza della condotta materiale tipicamente propria del reato di cui all'art 341 bis cp ascritto all'imputato già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.