Ordinanza — n. 27236/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO COSIMO (CUI 0581Q35) nato a TORINO il 24/09/1987 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Sabatino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la valutazione pregiudiale resa dalla sentenza gravata non pare in alcun modo censurabile attesa l'evidente assenza di argomentazioni spese con l'appello dirette a contestare il reso bilanciamento in termini di equivalenza tra le generiche riconosciute e la recidiva reiterata contestata e ritenuta a fronte del divieto ex lege di operare altrimenti in senso più favorevole imposto dal comma 4 dell'art 69, argomentazioni tardivamente prospettate - a prescindere dalla relativa manifesta infondatezza- solo in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27236/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO COSIMO (CUI 0581Q35) nato a TORINO il 24/09/1987 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Sabatino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la valutazione pregiudiale resa dalla sentenza gravata non pare in alcun modo censurabile attesa l'evidente assenza di argomentazioni spese con l'appello dirette a contestare il reso bilanciamento in termini di equivalenza tra le generiche riconosciute e la recidiva reiterata contestata e ritenuta a fronte del divieto ex lege di operare altrimenti in senso più favorevole imposto dal comma 4 dell'art 69, argomentazioni tardivamente prospettate - a prescindere dalla relativa manifesta infondatezza- solo in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.