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Ordinanza — n. 27235/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because lower court correctly addressed all legal grounds regarding the crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27235/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vincenzo Stivaletti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that overturned a first-instance ruling against him for resisting arrest and uttering offensive expressions. The court ruled that the lower court properly addressed and refuted all legal arguments regarding the defendant's conduct and the specific charges under Article 341 bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 341 bis c.p.; The appeal is inadmissible in the jurisdiction of the Court of Cassation if the grounds raised were already fully examined and refuted by the court of first instance with legally correct reasoning, thereby rendering the appeal devoid of any new or distinct legal issue.

Parole chiave

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inadmissible appeal resisting arrest offensive expressions Article 341 bis Court of Cassation pubblica istigazione a delinquere violazione dell'ordine pubblico oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 341 bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STIVALETTI VINCENZO nato a CAMPOBASSO il 14/07/1965 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Stivaletti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato nonché la memoria difensiva trasmessa dalla difesa diretta a ribadire la ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso ; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, sia in relazione alla resistenza contestata al ricorrente ( con riguardo alla idoneità oppositiva della condotta tenuta dall'imputato), sia con riguardo, alla contestazione ex art 341 bis cp ( in ordine alla percezione da parte di più persone delle espressioni oltraggiose proferite dal ricorrente), le censure proposte risultano affrontate e disattese dalla Corte del merito ribaltando la decisione di primo grado con argomenti giuridicamente corretti quanto alla coerente configurazione dei reati ascritti all'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.