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Ordinanza — n. 27234/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere complaints lack legal standing in liability proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27234/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised constituted mere complaints rather than legally permissible arguments. The appellant argued against the lower court's reconstruction of facts and the exclusion of recidivism, but the court found the factual record clear and the recidivism claim irrelevant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in criminal liability proceedings are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding factual reconstruction without raising legally admissible grounds of objection.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaints doctrine factual reconstruction review recidivism exclusion procedural costs award Corte di Cassazione legittimità grounds recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO MAURIZIO nato a SIRACUSA il 11/04/1968 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Di Martino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il giudizio di responsabilità si risolve nella prospettazione di mere doglianze in punto di fatto a fronte di una ricostruzione della vicenda, operata conformemente dai giudici dei due gradi di merito, che mette in luce, senza incertezze, la condotta oppositiva del ricorrente; l'accenno alla incidenza della recidiva sul portato finale della pena irrogata è marcatamente inconferente, atteso che la stessa è stata esclusa; l'eccepita prescrizione, maturata dopo la sentenza di appello, non rileva a fronte della inammissibilità degli altri motivi di censura; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.