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Ordinanza — n. 27233/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as lower court's refusal of generic benefits was justified by precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27233/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Violante inadmissible due to the manifestly unfounded complaint regarding the denial of generic benefits. The lower court had already sufficiently justified its decision by referencing specific and recent case law supporting the conclusion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible when the lower court's decision on a specific complaint is adequately justified by reference to established precedent, rendering the judgment non-censurable.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic benefits manifestly unfounded justified by precedent procedural costs Cassazione ordinanza criminal procedure code condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE RAFFAELE nato a SIRACUSA il 09/12/1991 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di CATAN[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Violante avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, afferente ai mancato riconoscimento delle generiche, è manifestamente infondata avendo la Corte del merito - attraverso il sintetico ma puntuale riferimento al precedente, recente e anche specifico dell'imputato valorizzato a sostegno della conclusione assunta- adeguatamente giustificato la decisione resa sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.