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Ordinanza — n. 27230/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as grievances merely reproduced prior merit judgment on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27230/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances were merely reproductions of arguments already addressed by the lower court. The defendant argued against the conviction based on recidivism, but the appellate court had already thoroughly examined and rejected these points with legally sound reasoning. Consequently, the court held that the lower judgment was not subject to revision in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible when the grievances are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally correct and coherent reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere reproduction of grievances recidivism conviction merit judgment non-censurable procedural dismissal recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILERNIA GERARDO nato a CERIGNOLA il 16/05/1979 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gerardo Dilernia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate sono meramente riproduttive di profili di censura, inerenti alla riconosciuta recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.