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Ordinanza — n. 27229/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as it fails to challenge the subjective elements of the crime of resistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27229/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Diop Elhadj Bara inadmissible. The court ruled that the appellant's arguments regarding the constitutive elements of the crime of resistance did not confront the factual situation established by the lower courts. Consequently, the decision found that the appeal did not sufficiently challenge the established facts or the subjective responsibility attributed to the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds do not confront the factual situation established by the lower courts and fail to challenge the subjective elements of the crime.

Parole chiave

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crime of resistance subjective elements factual situation inadmissible appeal Cassazione ordinanza motivi di cassazione censura costituzionale cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
4 dal primo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4 dal primo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP ELHADJI BARA nato il 06/04/1995 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diop Elhadjj Bara avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, diretti a contestare i tratti costitutivi anche di matrice soggettiva, del reato di resistenza contestato e ritenuto, non si confrontano con la situazione in fatto ricostruita dai giudici del merito, che il ricorso non mira a scalfire, la quale ultima dà conto senza incertezze della responsabilità del ricorrente (si vada pag. 4 dal primo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.