Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments and citing expired prescription ignoring recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds were either repetitive of merits already decided or legally unfounded. The appellant argued for clemency and prescription, but the court noted that prior arguments were properly rejected and the prescription claim ignored the contested recidivism under Article 99, Paragraph 4 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 99 comma IV c.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal grounds; arguments merely reproducing merits already decided or ignoring established facts like recidivism rendering a prescription claim invalid are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALIA GABRIELE nato a SIRACUSA il 18/01/1984 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Scalia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi tre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, al giudizio ostativo speso rispetto alla sostituzione della pena detentiva irrogata mentre l'ultimo è manifestamente infondati in quanto la prospettata prescrizione risulta eccepita senza considerare la recidiva ex ad 99 comma IV cp contestata e ritenuta nel caso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.