Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27227/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as sentencing determinations are supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27227/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alfonso Misciascio inadmissible, ruling that the challenged sentencing determinations were manifestly unfounded. The lower court's decision was upheld because it was supported by sufficient and non-illogical reasoning that adequately addressed the defense's arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals regarding sentencing determinations are inadmissible if the lower court's decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning that adequately examines the defense's arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing determinations review sufficient reasoning standard non-illogical motivation procedural costs award proporzionalità della pena motivazione del mutamento giurisprudenza adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISCIASCIO ALFONSO nato a NOCERA INFERIORE il 17/10/1995 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfonso Misciascio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate afferenti alla determinazione del trattamento punitivo sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.