Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had already determined that generic mitigating circumstances were inappropriate given the appellant's serious criminal history and the gravity of the offenses under Articles 337 and 582 of the Penal Code. Since the appellate court's judgment on sentencing discretion was reasoned and free from reviewable defects, the Supreme Court found the appellant's arguments regarding sentence reduction and continuation of punishment manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, 582 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances or the sentencing amount are inadmissible when the lower court's decision is based on reasoned discretion regarding the offender's criminal record and the gravity of the offense, rendering the merits non-reviewable.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZIELLO MICHEL nato a CUORGNE' il 06/01/1995 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 4853/24 LANZIELLO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., con i quali si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, il discostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena, nonché l'applicazione di un aumento di pena a titolo di continuazione in misura superiore al minimo, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati;
Considerato, invero, che, la Corte d'appello, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado ed ha escluso le circostanze attenuanti generiche alla luce delle gravi modalità del fatto, dell'intensità del dolo e dei plurimi precedenti a carico del ricorrente (cfr. sentenza impugnata, pagg. 5-6), con giudizi di merito non sindacabili in questa sede; - Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali'e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso