Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had correctly addressed issues regarding the defendant's conduct, the specific date of January 31, 2019, and the refusal to offset civil costs due to the defendant's substantial loss. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and specific reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA MASSIMO nato a CARMAGNOLA il 05/02/1979 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricors.o proposto nell'interesse di Massimo D'anna avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa diretta a ribadire ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti oggettivi del reato contestato (anche con specifico riguardo alla finalizzazione della condotta, si veda da pag. 3 e in particolare pag. 4 primo capoverso), alla indifferenza del rilievo prospettato con riguardo alla condotta del 31 gennaio 2019 ( si veda il secondo capoverso di pag. 4), alla negata compensazione delle spese liquidate in favore della parte civile ( coerentemente fondata sulla sostanziale soccombenza del ricorrente rispetto agli snodi essenziali dell'imputazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.