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Ordinanza — n. 27222/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments were already properly examined and rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27222/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the contested arguments had already been thoroughly examined and rejected by the appellate court with legally sound reasoning. The appellant, Carmine Calvio, challenged a decision regarding his non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found his complaints logically inconsistent and lacking in merit. Consequently, the appeal was dismissed, and Calvio was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court holds that an appeal is inadmissible when the grounds raised were already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments and without logical inconsistencies.

Parole chiave

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inadmissible appeal Art. 616 c.p.p. Art. 131-bis c.p. double jeopardy procedural economy re-examination of merits state fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVIO CARMINE nato a CERIGNOLA il 18/09/1989 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Calvio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle -doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, escluse per l'abitualità ostativa correlata alle due condanne per evasione comminate al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.