Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27220/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to deduce facts regarding non-spontaneity of statements before trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27220/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of criticism relied on facts never argued before the trial judges. The appellant claimed a violation of Article 350(7) of the Criminal Procedure Code based on the alleged non-spontaneity of the defendant's statements, which were central to the conviction. The court ruled that since these factual assertions concerned matters outside the cassation court's review powers and were not previously deduced, the appeal could not be examined on its merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 350 comma 7 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of criticism rely on factual situations not deduced before the trial judges, as the cassation court lacks the power to scrutinize facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal non-deduction of facts cassation review powers non-spontaneity of statements Article 350 Criminal Procedure Code testimonianza inattendibile verosimiglianza della persecuzione accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 350 comma 7 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTACAVOLI FILIPPO nato a SAN CIPIRELLO il 04/01/1953 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Buttacavoli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, l'asserita violazione dell'art. 350 comma 7 cpp, si fonda su situazioni in fatto ( l'affermata non spontaneità delle dichiarazioni rese dall'imputato e valorizzate a fondamento della responsabilità) mai dedotte innanzi ai giudici del merito pur quando afferente a verifiche estranee ai poteri di scrutinio devoluti al giudice di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.