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Ordinanza — n. 27218/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of responsibility elements and flawed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27218/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Lo Coco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the lower court's decision legally sound regarding the lack of evasion responsibility and the correct handling of procedural defects. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, affirming the original judgment's validity.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the challenged decision is legally correct regarding the absence of criminal responsibility elements and the reasoning adequately addresses the defense's arguments without logical inconsistencies.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of evasion responsibility procedural defects violation of law Cassazione ordinanza procedural costs merits review barred reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO COCO NICOLA nato a PALERMO il 19/04/1997 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Lo Coco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta gli estremi della responsabilità per evasione, vizi di motivazione e violazione di legge rispetto al mancato riconoscimento della continuazione e delle generiche quando di contro le considerazioni spese su tali punti dalla decisione gravata risultano essere giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito su tali temi non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.