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Ordinanza — n. 27217/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of admissible grounds under Article 616 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27217/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not comply with the rules for admissibility in a jurisdictional proceeding. The appellant challenged a lower court's refusal to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Criminal Code, arguing for a generic non-concession. The court rejected this, noting the lower court's decision was sufficiently motivated and based on a proper examination of the defense arguments, rendering the judgment unchallengeable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible if the grounds do not comply with the law for jurisdictional proceedings, as the lower court's decision is unchallengeable when sufficiently motivated and based on a proper examination of defense arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 616 Criminal Procedure Code non-prosecution cause Article 131-bis Criminal Code jurisdictional proceeding grounds attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
ad 131 bis cp
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IVONE VINCENZO nato a NAPOLI il 25/09/1996 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricor'so proposto nell'interesse di Vincenzo Ivone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto attingono la mancata concessione delle generiche e l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp quando di contro la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.