Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27216/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merits review is barred by finality of sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27216/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint sought a review of the substantive sentencing decision. The appellant argued for the substitution of a custodial sentence with a pecuniary penalty, while the lower court justified its ruling based on legal correctness and public emergencies. The court held that such a judgment on the merits is non-appealable at this stage, rendering the complaint inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A judgment on the merits of a substitution of penalty is final and non-appealable, barring any subsequent cassation appeal based solely on that substantive evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
substitution of penalty pecuniary penalty custodial sentence inadmissible appeal merits review barred finality of judgment procedural inadmissibility sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMOLITI ROBERTO nato il 23/07/1991 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Mammoliti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di doglianza attinge la valutazione di merito resa in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva irrrogata con quella pecuniaria sollecitata dalla difesa, decisione giustificata, a prescindere dall'errore materiale relativo al riferimento reso ( anche) alla diversa pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, con argomentare giuridicamente corretto e alle emergenze acqùisite oltre che immune da manifeste incongruenze logiche, cosi da rendere il relativo giudizio di merito non sindacabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 'cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.